Introduzione
Il congedo parentale può essere anche chiamato astensione facoltativa, e nella legislazione italiana riguarda un periodo di assenza dal luogo di lavoro di un genitore. Tale situazione è disciplinata dal decreto legislativo 151/2001 e viene applicata a particolari situazioni, che obbligano di fatto un genitore ad esercitare la potestà genitoriale di un minorenne piuttosto che l'adempienza alle proprie mansioni professionali.
Congedo di maternità e maternità facoltativa

Il
congedo di maternità non è compreso nei casi di astensione facoltativa; si applica prima e dopo il parto ed è obbligatorio. Esso decorre
due mesi prima del parto ed ha una durata di cinque mesi; è concesso per preservare la salute del feto e per garantire la maggior sicurezza possibile nei luoghi di lavoro. In alcuni casi il medico competente può disporre su richiesta della gestante di posticipare il periodo di un mese, cioè di spostare la decorrenza del congedo di maternità ad un mese prima del parto.
Detto periodo deve essere retribuito per l'80% dello stipendio e viene computato ai fini previdenziali.
La
maternità facoltativa è invece un caso di congedo parentale, e viene concessa previo preavviso per i sei mesi successivi al periodo obbligatorio, deve essere retribuita per il
30% dello stipendio. In questo periodo, spesso utilizzato dalle mamme per provvedere all'allattamento, il posto di lavoro deve essere mantenuto.
A detti periodi si aggiungono ulteriori giorni di ferie per provvedere alla salute del bambino in caso di malattia, previo certificato medico.
Congedo di paternità
Il congedo di paternità è ovviamente rivolto al padre, ma non vi sono peculiari differenze dalla maternità facoltativa.
Premesso questo la legislazione prevede quanto segue:
- Per i primi 12 anni di vita del figlio sono previsti 10 mesi di congedo parentale che deve essere suddiviso fra i coniugi a piacimento. I mesi salgono a 11 nei casi in cui il padre si assenti dal luogo di lavoro per almeno tre mesi continuativi o frazionati (tre mesi in tutto).
- La suddivisione prevede in ogni caso che i genitori non usufruiscano di più di 6 mesi di congedo (7 per il padre se assente per oltre tre mesi), fatto salvo il caso in cui soltanto uno di essi usufruisca da solo del congedo parentale: in questo caso il massimo rimane di 10 mesi.
La recente legge 228/2012 ha introdotto la possibilità di frazionare il congedo parentale su base oraria (congedo parentale a ore): rimane compito della contrattazione collettiva la ripartizione ed il calcolo delle ore fruibili dal dipendente interessato.
Il dlgs 80/2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti di usufruire della ripartizione su base oraria per almeno metà dell'orario medio giornaliero di lavoro.
Il dlgs 81/2015 ha invece introdotto la possibilità per il lavoratore dipendente di richiedere la riduzione dell'orario al 50% dell’orario pieno. Tale richiesta può essere inoltrata una sola volta.
Retribuzione del congedo parentale
Come accennato, in regime di congedo parentale o astensione facoltativa, la paga spettante al lavoratore e pari al 30% dello stipendio medio percepito.
Vediamo i singoli casi nel dettaglio:
- Indennità del 30% entro i primi 6 anni del figlio per un periodo massimo di 6 mesi
- Indennità del 30% dai 6 anni agli 8 anni del figlio se il reddito del richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo minimo di pensione ed entrambre i coniugi non ne abbiano usufruito nei primi 6 anni del figlio.
- Nessuna indennità oltre gli otto anni del figlio.
- L'indennità è un diritto. Per non perdere tale diritto è necessario che il lavoratore presenti entro un anno dalla decorrenza di esso un istanza scritta all'INPS diretta all'ottenimento del pagamento dell'indennità.
La domanda di congedo parentale
Il modo più rapido per effettuare la domanda di congedo parentale è utilizzare il portale dell'INPS. Sul sito si trovano tutte le informazioni necessarie ed è possibile scaricare e compilare i moduli. La sezione dedicata all'acquisizione della domanda consente l'invio della stessa per via telematica.
In alternativa al web si può utilizzare il numero 803164, gratuito da rete fissa, ed il numero 06164164 da rete mobile.
La domanda deve essere presentata prima dell'inizio del congedo; se tale condizione non viene rispettata l'indennità viene pagata solo per i giorni successivi alla domanda stessa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro per quasi tutte le categorie fra le quali gli operatori agricoli a tempo determinato.
Congedo parentale per il personale della scuola
Si tratta di un'importante novità che consente a tutto il personale della scuola di richiedere il congedo parentale e di ottenere 30 giorni di indennità al 100%. Per i mesi successivi tale indennità è equiparata a quella di tutti gli altri lavoratori ed ammonta al 30%.
In conclusione, il congedo parentale è un'opportunità che la legge concede al lavoratore dipendente per adempiere al proprio dovere di genitore, almeno per i primi mesi o anni del figlio. Le ultime novità sono state introdotte dal recente governo ed offrono un qualcosa in più, anche se in alcuni casi si tratta di soluzioni poco chiare e difficili da gestire anche per il richiedente.
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